Di seguito vengono esaminati alcuni dei punti più salienti della nuova normativa di riferimento dello sport italiano.

Tra il 2 ed il 3 aprile 2021, invero, sono entrate in vigore le disposizioni che costituiscono la c.d. “Riforma dello Sport”. Infatti, in precedenza, il 18 e 19 marzo 2021 state pubblicate in Gazzetta Ufficiale (n. 67 e 68) i decreti attuativi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 della Legge Delega dell’8 agosto 2019 n. 89. I Decreti legislativi sono i seguenti:

-           D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”;

-           D.lgs. n. 37 del 28 febbraio 2021 “misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo”;

-           D.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2021 “misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”;

-           D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 “semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”;

-           D.lgs. n. 40 del 28 febbraio 2021 “misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”.

Tuttavia, l’approvazione già avvenuta del D.L n. 73 del 25 maggio 2021 “Decreto sostegni bis” ha anticipato, in gran parte, di fatto, l’entrata in vigore della riforma dello sport al 1° gennaio 2023 rispetto al 31 dicembre 2023, data prevista inizialmente dal D.L n. 41 del 22 marzo 2021 “Decreto sostegni”.

 

In particolare anticipano l’entrata in vigore al 1 gennaio 2023 i decreti legislativi aventi ad oggetto lavoro e forma degli enti sportivi dilettantistici : articolo 25 (Lavoratore sportivo), 26 (Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo), 27 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici), 28 (Direttore di gara), 29 (Prestazioni sportive amatoriali), 30 (Formazione dei giovani atleti), 32 (Controlli sanitari dei lavoratori sportivi), 33 (Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori), 34 (Assicurazione contro gli infortuni), 35 (Trattamento pensionistico), 36 (Trattamento tributario), 37 (Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale).

 

Alla data del 31 agosto 2022 (rispetto alla previsione precedente del 31 dicembre 2023 del Decreto Sostegni) entreranno in vigore invece le disposizioni del D.lgs. n. 39 sulle semplificazioni (contenente le importanti norme sulla modalità di iscrizione al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e sull’acquisto della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche), mentre alla data del 1 gennaio 2022 entrerà in vigore il D.lgs. n. 40 (contenente le misure sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali).

 

Viene fatta salva quindi dalla riforma tutta la stagione attuale (ormai in via di chiusura) e gran parte, se non tutta, la stagione 2021/2022.

 

FORMA GIURIDICA DEGLI ENTI SPORTIVI

Una delle principali novità della Riforma riguarda, innanzitutto, la scelta della forma giuridica che gli enti sportivi potranno assumere. Giacché, secondo l’art. 6 del D.lgs. n. 36/2021 “…gli enti sportivi possono assumere una delle seguenti forme giuridiche: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; c) società' di cui al libro V, Titolo V, del Codice civile”. L’innovazione di tale disposizione è costituita dal fatto che anche per tali enti è ammessa la possibilità di costituirsi in tutte le forme societarie previste al libro Titolo V, del Codice civile, quindi società sportive sia di capitali (come già attualmente previsto) sia di persone.

 

Nonostante tali aperture, è ipotizzabile che la maggior parte dei sodalizi sportivi dilettantistici continuerà a mantenere le forme della associazione, con o senza personalità giuridica, per via dei minor costi e oneri (già alti) di gestione e di amministrazione.

 

Tra le criticità ed i dubbi sollevati da questo articolo, spicca la mancata previsione della società cooperative. Infatti, nulla a tal proposito prevede il citato articolo 6.  Che si tratti di svista o di un errore, sarà meglio che il legislatore vi porga rimedio in tempi brevi, considerato il fatto che, ad oggi, sono moltissime le cooperative sportive esistenti sul nostro panorama sportivo nazionale.

 

QUALIFICA DI ENTI DEL TERZO SETTORE E ISCRIZIONE PARALLELA AL RUNTS.

Di pari passo con la riforma del terzo settore, l’art. 6 comma 3 D.lgs. n. 36/2021 stabilisce che “gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili”. Attraverso tale disposizione normativa, viene offerta ai sodalizi sportivi la possibilità di rivestire sia la veste di società o associazione sportiva sia quella di ente del terzo settore, comprese anche quelle aventi natura di imprese sociali, iscrivendosi quindi ad entrambi i registri: Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). In virtù di tale scelta, gli enti sportivi dovranno rispettare tutta una serie di requisiti e di norme per mantenere la doppia natura di sodalizio sportivo ed ente del terzo settore.

 

Appare chiaro che una ASD che decide di entrare a far parte del terzo settore vi entra come APS Sportiva, sempre mantenendo anche la sua prima dizione. Tale cumulabilità è stata affrontata anche nella circolare 18/2018 dell’Agenzia delle Entrate che espressamente conferma la possibilità di doppia veste: ASD (o SSD) e ETS.

 

La conseguenza ultima di tale previsione è che chi opterà per l’iscrizione anche nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) dovrà applicare il regime fiscale del terzo settore (art. 79 Codice del Terzo Settore). Pertanto, le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) costituite in conformità all’art. 90 Legge n. 289/2002, possono, per loro libera opzione, iscriversi al R.U.N.T.S., in quanto esercitanti una delle attività tassativamente elencate dal Codice del Terzo Settore contestualmente al possesso dei requisiti ivi richiesti per l’iscrizione al R.U.N.T.S. Qualora venisse esercitata questa scelta, la SSD/ASD non potrebbe optare, per espressa previsione legislativa, per il regime agevolato di cui alla Legge n. 398/1991 ed altri regimi forfettari in materia di determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), rinunciando altresì alle ulteriori semplificazioni di natura contabile e circa la conservazione dei registri e dei libri sociali.

 

Cosa accade dopo la Riforma del Terzo Settore alle SSD e ASD? Dopo l’entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore, il regime contabile agevolato/forfettario previsto dalla Legge n. 398/1991 non potrà più essere applicato per espressa previsione normativa per quegli Enti che assumono la qualifica di Enti del Terzo Settore essendo obbligati all’iscrizione presso il R.U.N.T.S.. Il regime contabile di favore continuerà ad essere applicato a coloro che non assumono la qualifica di Enti del Terzo Settore, salvo appunto che non optino per l’adesione al regime del Terzo Settore.

 

NOVITÀ STATUTARIE

Qualche novità è prevista anche in tema di requisiti statutari degli Enti Sportivi (art. 7 – atto costitutivo e statuto).

 

Per prima cosa, devono prevedere quale oggetto sociale “…l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. Rispetto infatti alla vecchia formulazione dell’articolo 90, comma 18, della Legge n. 289/2002 vengono aggiunte le parole “in via stabile e principale” quasi a sottolineare il rapporto di vincolo tra l’interesse generale, sodalizio e attività sportiva.

 

Tale previsione deve essere letta in combinato disposto con l’articolo 9 che prevede che “…le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”. Si tratta della possibilità per i sodalizi sportivi di esercitare altre attività secondarie e strumentali rispetto all’oggetto purché previste o consentite dall’atto costitutivo o dallo statuto e rispettando limiti che saranno definiti con successivo decreto presidenziale.

 

ASSENZA FINE DI LUCRO E DIVIETO DI DESTINAZINE DEGLI UTILI (art. 8)

Un intero articolo viene dedicato all’assenza di lucro e al divieto di distribuzione degli utili. La maggior novità introdotta da questa disposizione è offerta dal comma 3 dell’art 8, che riguarda la possibilità di distribuire limitatamente gli utili per i soli Enti dilettantistici costituti sotto le forme previste dal Libro V, titolo V del Codice civile (Società). Infatti, è previsto che “gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato”.

 

Infine, nelle società sportive dilettantistiche è altresì ammesso “il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3

 

È chiaro come siffatte disposizioni mirano ad incentivare sempre più imprenditorialità nel mondo dello sport.

 

RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI E NUOVO REGISTRO DEGLI ENTI RICONSOCIUTI AI FINI SPORTIVI (che sostituisce il Registro Coni 2.0)

L’articolo 10, comma 2, D.lgs. n. 36/2021 detta una nuova disciplina per il riconoscimento ai fini sportivi, riconoscimento necessario per avvalersi di tutta una serie di agevolazioni: dalla fiscalità e contabilità agevolata sino alla gestione ed amministrazione dell’ente. Effettivamente è previsto che “la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte”. Si prevede quindi l’istituzione di un nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche - del quale parleremo nel punto successivo - che andrà a sostituire il Registro Coni 2.0.

 

Sarà compito del Dipartimento per lo Sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercitare le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni previste dall’articolo in esame. Sempre in capo al Dipartimento per lo Sport, in caso di violazione delle disposizioni previste di cui al presente Capo, spetta il dovere di diffidare gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. È previsto che nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revochi la qualifica di ente dilettantistico.

Per quanto riguarda il nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, viene. istituito presso il Dipartimento per lo Sport.

 

Il Registro sarà interamente gestito con modalità telematiche e nello stesso verranno iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. 2.

È importante sottolineare che, in combinato disposto con l’articolo 10, comma 2, D.lgs. n. 36/2021, l'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

 

Viene, poi, prevista una sezione speciale per le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico.

La domanda per l’iscrizione nel registro e nella sezione speciale è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva affiliante.

 

Alla domanda vanno allegati:

- i dati anagrafici dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica, del legale rappresentante; dei membri del consiglio direttivo, dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori), di tutti i tesserati, anche di quelli minori;

- le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni sportive affiliate;

- l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);

- i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

Inoltre, entro 30 giorni dalla modifica od approvazione vanno depositati presso il Registro:

- il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;

- i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;

- i verbali che modificano gli organi statutari;

- i verbali che modificano la sede legale.

 

Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può: a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente; b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.

 

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché' di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente a adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

 

La cancellazione di un ente sportivo dilettantistico dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

Tutti i dati e le notizie, una volta che sono iscritte e contenute nel registro, saranno opponibili ai terzi (art. 10).

 

Il Registro sostituirà a tutti gli effetti il precedente Registro 2.0. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le Società e Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CIP, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.

Le procedure di tenuta, conservazione e gestione del Registro saranno definito con un decreto del Dipartimento dello Sport entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 39/20021 quindi entro il 1° luglio 2022.

 

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ACQUISIRE LA PERSONALITÀ GIURIDICA SARÀ SEMPLICE

Un piccolo accenno è esser riservato all’ottenimento della personalità giuridica da parte degli Enti Sportivi. Infatti, in deroga alla disposizione prevista dal D.P.R. n. 361/2000, che prevede due diverse modalità di acquisizione della personalità giuridica - mediante iscrizione presso la prefettura oppure mediante iscrizione su base regionale, disponendo, in entrambi i casi, di un patrimonio di almeno 10.000 richiesto per la costituzione delle srl - l’art. 14 del D.lgs. n. 39/2021, stabilisce le ASD possano acquisire la personalità giuridica semplicemente mediante l'iscrizione nel Registro Nazionale della Attività Sportive Dilettantistiche. Difatti, per ottenere la personalità giuridica:

  1. non viene richiesto nessun limite patrimoniale;
  2. il deposito dell’atto presso il Registro dovrà essere effettuato dal notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo. Il notaio, difatti, avrà il compito di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’Ente e la sussistenza dei requisiti per certificare come dilettantistica la natura dell’Ente. I requisiti richiesti sono: a) indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva dilettantistica; b) oggetto sociale, che deve fare riferimento esplicito all’esercizio, in via stabile e principale, dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica; c) l’assenza del fine di lucro; d) obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

Infine, le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dovranno risultare d’atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel Registro.

 

TESSERAMENTO ATLETI MINORENNI

Per quanto attiene al tesseramento di atleti minorenni, l’articolo 16 del D.lgs. n. 36/2021 prevede che “La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del Codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del Codice civile”.

 

In sostanza, la richiesta di tesseramento può essere manifestata disgiuntamente da ciascun genitore purché si tenga conto della volontà del minore in termini di ambizioni, capacità e qualità.

 

In caso di contrasto o disaccordo tra i genitori si applicano le disposizioni della art. 316 Codice civile. il quale prevede che “in caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei”. Sarà, pertanto, il giudice a decidere le sorti del minore in materia di tesseramento.

 

Sempre in tema di volontà del minore, il comma 2 del art. 16 rafforza tale principio, specificando che “il minore che abbia compiuto i 12 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso., accentrando la scelta sulla volontà del minore”. Con questa disposizione viene quindi sottolineato e rafforzata la centralità della volontà del minore.

 

Infine, gli ultimi commi prevedono una sostanziale equiparazione ai fini del tesseramento tra minori ancora privi di cittadinanza italiana e minori con cittadinanza italiana purché “siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano”.

 

PARITÀ DI GENERE

La Riforma della Sport si prefigge anche di promuovere la parità di genere stabilendo all’articolo 40 che “Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno”. Il CONI avrà il ruolo di controllore sull’effettivo rispetto di tali principi essendo “tenuto a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite”.

 

ATLETI PARALIMPICI E GRUPPI SPORTIVI COPRI CIVILI DELLO STATO

Con grande spirito di civiltà e di innovazione, e riconoscendo il fondamentale principio giuridico delle pari opportunità, la Riforma a dello Sport apre agli atleti paralimpici la possibilità di accedere e tesserarsi con i vari Gruppi Sportivi dei Corpi Civili dello Stato (artt. 43 e ss.). Vengono infatti istituite le Sezioni Paralimpiche presso i Gruppi Sportivi delle “Fiamme Azzurre”, “Fiamme Oro” e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Gli articoli 43, 44 e 45 stabiliscono altresì le modalità di reclutamento nonché i requisiti di idoneità psicofisica per gli atleti paralimpici da inserire nei vari Gruppi Sportivi.

 

Soprattutto, vengono sanciti sia il principio del reimpiego nei ruoli della Polizia Penitenziaria, Polizia di Stato e Corpo dei Vigili del Fuoco per il personale non più idoneo all’attività sportiva paralimpica sia il fondamentale principio di uguaglianza della parità di trattamento economico, giuridico e previdenziale nonché il riconoscimento delle medesime qualifiche e pari progressione di carriera tra atleti normodotati e atleti disabili.

 

ABOLIZIONE VINCOLO SPORTIVO

Altra specifica novità introdotta dall’articolo 31 D.lgs. n. 36/2021 è l’abolizione del vincolo sportivo:

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2022. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito”.

 

Si tratta probabilmente di una svolta storica visto il precedente rapporto tra società e giovani atleti.

 

Infatti, Il vincolo sportivo poteva essere considerato come quel legame che si instaurava tra società ed un atleta dilettante a fronte del tesseramento. L’atleta, infatti, dal compimento del 16imo anno di età e fino il 25 anno non poteva liberarsi dalla società detentrice del cartellino se non tramite il c.d. “svincolo per accordo” (art. 108 NOIF).

 

Tale assetto normativo era giustificato dal fatto che la società, avendo investito denaro e tempo sull’atleta, non poteva correre il rischio di vedersi sfuggire via l’atleta da un giorno all’altro dopo vanificando l’investimento compiuto in termini di risorse ed energie.

 

L’intento della riforma di oggi è chiaro: eliminare la limitazione contrattuale di ogni atleta.

Le conseguenze di tale scelta in capo ai sodalizi sportivi saranno probabilmente che:

  1. potrebbero dover rinunciare alle prestazioni di un loro tesserato;
  2. non potranno più contare sugli introiti generati dalle cessioni dei giocatori ad altri club.

Viene comunque previsto un meccanismo di riconoscimento di un premio da parte delle società sportive agli altri sodalizi sportivi (sia professionistici che dilettantistici).

 

Infatti, da un lato  si stabilisce che le società sportive professionistiche “riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione”. Dall’altro lato che le società dilettantistiche “riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione”.

 

Tale novità entrerà in vigore solo il 1° luglio 2022 quindi lascerà indenne sia questa e, quasi sicuramente, anche la prossima stagione. Tra l’altro, già da tempo i regolamenti di alcune FSN escludono la possibilità di rinnovo annuale automatico e unilaterale del tesseramento

 

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APPRENDISTATO

Di pari passo all’abolizione del vincolo sportivo è stata introdotta la figura dell’apprendista sportivo (Art 30 – Formazione dei giovani atleti) -

 

Difatti, “Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all’attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le società o associazioni sportive possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport)”.

 

Cosi facendo, si vuole incentivare l’atleta a crescere culturalmente e educativamente oltreché a prepararlo verso la carriera lavorativa una volta che quella sportiva volgerà al termine.

 

AGENTI SPORTIVI (ANCHE PER I DILETTANTI)

Con il D.lgs. n. 37/2021 vengono apportate modifiche anche alla figura professionale dell’agente sportivo. Ovvero, secondo lo schema dell’art. 2  comma 1, lett. a) l'agente sportivo viene definito come “il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione”.

 

Viene ampliato quindi l’ambito dei rapporti di rappresentanza in cui può operare l’agente sportivo. Secondo la nuova disciplina, l’agente sportivo potendo rappresentare qualsiasi “lavoratore sportivo, ove per tali si intendono coloro che ricadono sotto la definizione dell’art. 2 comma 1, lett. m): “lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo”, potrà agire sia in favore di atleti professionisti sia di atleti dilettanti.

 

In secondo luogo, potrà agire anche per conto di Società o Associazioni sportive.

Da sottolineare è l’importanza dell’art. 3, comma 3, in cui si stabilisce che “Sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle Società e delle Associazioni Sportive”.

 

Per poter svolgere la professione di agente sportivo occorre essere iscritti al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi tenuto presso il Coni, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250,00 euro.

Entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di agente sportivo, il procedimento di iscrizione, la relativa durata e le modalità di rinnovo, la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, le cause di cancellazione, l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione, l'obbligo di copertura assicurativa.

 

Il compenso spettante all'agente per l’attività svolta è determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.

 

L’art. 9 lascia aperta la possibilità di svolgere l’attività di agente sportivo anche attraverso la costituzione di una società di persone o capitali, secondo la disciplina vigente, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'oggetto sociale deve essere costituito dalle attività di cui all'articolo 3 e da eventuali attività connesse o strumentali; b) la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4; c) la rappresentanza e i poteri di gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4; d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi.

Infine, l’articolo 10 è riservato alla tutela dei minori. Si prevede che “Il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età.

Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di età sensi del comma 1, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo”.

 

Nessuna retribuzione da parte del minore è dovuta al procuratore per la sua attività. Quest’ultimo potrà essere remunerato e retribuito, eventualmente e solamente, da parte della Società o dell’Associazione sportiva.

Le disposizioni relative alla figura dell’agente sportivo cosi come disciplinato dal D.lgs. n. 39/2021 si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

IMPIANTI SPORTIVI

Il D.lgs. n. 38/2021 è interamente dedicato alle “Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”.

 

L’articolo 5, pilastro del D.lgs. in esame, così recita: “le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile”.

 

Si tratta di un tentativo di riordino delle norme tecniche volte alla semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici. Obiettivi di tale previsione sono:

  1. assicurare una effettiva riqualificazione ed ammodernamento degli impianti sportivi, soprattutto in termini di accessibilità, efficientamento energetico e sicurezza;
  2. trasformare gli impianti sportivi in punti di inclusione sociale e giovanile, magari con la nascita di nuove realtà sportive che proprio attraverso questa aggregazione trovano le loro fondamenta.

Proseguendo poi con la lettura del comma 2, viene stabilita la gratuità dell’affidamento nella gestione dell’impianto a Società ed Associazioni Sportive senza fini di lucro qualora “l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni”. Pertanto, se il progetto di ammodernamento e riqualificazione è vincente, l’ente locale affida a titolo gratuito all’Ente Sportivo la gestione dell’impianto stesso il cui utilizzo deve essere “aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive”.

 

Infine, si stabilisce che “nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari”.

 

NASCITA DEL LAVORATORE SPORTIVO

Tra le novità di maggior rilievo della Riforma dello Sport, spicca l’introduzione della nuova figura del “lavoratore sportivo”. L’articolo 25 del D.lgs. n. 36/2021 qualifica il lavoratore sportivo come “l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29”.

Da una prima lettura della norma risulta che solo le figure tassativamente elencate possono acquisire la qualifica di lavoratore sportivo, e cioè: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.

 

Inoltre, si rileva che la nuova disciplina si slega dal vecchio impianto normativo, secondo il quale la natura professionistica sportiva era legata alle Federazioni Sportive Nazionali, le quali assumevano la decisione di riconoscersi e qualificarsi come professionistiche. Con l’introduzione del nuovo DL.gs n. 36/2021 viene superata la vecchia impostazione della Legge n. 91/1981 (sul professionismo sportivo) la quale intendeva come professionisti “gli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolate dal Coni, che conseguono la qualifica delle relative federazioni sportive nazionali”. Oggi è l’attività sportiva esercitata in favore della Società o Associazione ad essere qualificata come professionale o amatoriale a seconda che l’attività sportiva sia esercitata “verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali” indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

 

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro, il successivo comma 2 stabilisce che “l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. Pertanto, sulla scorta di tale comma, i rapporti di lavoro possono costituire oggetto di:

1)         rapporto di lavoro subordinato.

Peraltro, il rapporto di lavoro dell’atleta professionista, se prevalente e continuativo, si presume esser sempre di tipo subordinato (art. 27). Infatti, “nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato”. Tuttavia, anche nei settori professionistici è previsto il rapporto di lavoro autonomo. Lo stesso è configurabile solo quando ricorre uno dei seguenti requisiti (art. 25, comma 3): a) l’attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

2)         Rapporto di lavoro autonomo, anche nelle forme di co.co.co ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile;

3)         Prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017.

In conclusione, nei settori dilettantistici sono previsti diversi tipi di rapporto di lavoro: autonomo; subordinato (compresi i co.co.co); prestazioni occasionali. Mentre, nei settori sportivi professionistici si individuano solo due tipi di rapporto di lavoro: subordinato o autonomo.

Infine, con gli articoli 33, 34, 35 e 36 vengono estese anche a tutti i lavoratori sportivi le tutele infortunistiche, assicurative e previdenziali previste negli altri settori lavorativi.

Tutte queste novità saranno efficaci a partire dal 1° luglio 2022.

 

AMATORE SPORTIVO

Da ultimo, ma non per importanza, viene introdotta con l’articolo 29 D.lgs. n. 36/2021 la figura dello “sportivo amatoriale”, fornendo, altresì, una definizione di quelle prestazioni che possono qualificarsi come “sportive amatoriali”.

Per amatori possono considerarsi tutti quei soggetti “che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché' della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”. Ciò significa che lo sportivo amatore non può ricevere alcuna retribuzione per l’attività svolta all’interno dell’associazione o società sportiva ma possono essergli riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché' indennità di trasferta e rimborsi spese”.

 

Sono da considerarsi come amatoriali tutte le prestazioni rese in conformità agli scopi istituzionali, svolte all’interno di una FSN, SS, ASD, DSA o EPS, per le quali non è prevista alcuna retribuzione (art. 29 comma 2). Come già accadeva in passato, tali prestazioni vengono considerate ai fini IRPEF come “redditi diversi” e dovranno considerarsi fiscalmente esenti, applicando la relativa disciplina prevista dall’art 69, comma 1, lett. m) TUIR se inferiori ai 10.000 euro annui. Mentre, al contrario, in caso di superamento dei 10.000 euro annui le prestazioni dovranno essere considerate di natura professionale, con conseguente applicazione della normativa prevista per i “lavoratori sportivi”.

 

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